Istruzione elettorale

Anche gli elettori e le elettrici all’estero hanno il diritto di voto. Questi possono essere suddivisi in due categorie:

  1. gli elettori che hanno la residenza permanente nella Repubblica di Slovenia, e sono quindi iscritti nella lista elettorale generale di un seggio elettorale in Slovenia e, nel giorno della votazione, risiedono temporaneamente all’estero (di seguito: elettori temporaneamente all’estero – MIGRANTI);
  2. gli elettori emigrati dalla Repubblica di Slovenia e iscritti nella lista elettorale speciale dei cittadini della Repubblica di Slovenia che non hanno la residenza permanente nel territorio della Repubblica di Slovenia (di seguito: EMIGRATI).

 

I. Gli elettori temporaneamente all’estero – migranti

Gli elettori che, nel giorno delle elezioni, risiedono temporaneamente all’estero possono votare in due modi:

  1. presso la rappresentanza diplomatica-consolare (di seguito: RDC);
  2. per corrispondenza dall’estero.

Per entrambi i tipi di votazione, gli elettori che, nel giorno delle elezioni, risiedono temporaneamente all’estero, devono comunicare la loro intenzione alla Commissione elettorale nazionale. Tale avviso può essere inviato tramite un modulo pubblicato sul sito web della Commissione elettorale nazionale, in tre modi:

  1. per corrispondenza all’indirizzo: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
  2. via fax al numero: 00386 1 43 31 269;
  3. via e-mail (scannerizzato con firma) all’indirizzo gp.dvk@dvk-rs.si.

Il termine per l’invio dell’avviso è obbligatorio e soggetto a una data di ricezione. L’avviso ricevuto in ritardo si considera come presentato oltre il termine previsto!

Nella lista elettorale per il territorio in cui gli elettori hanno la residenza permanente, accanto al nome e cognome dell’elettore, sotto la voce “note”, si inserisce un appunto sul modo di votare. Il comitato elettorale non deve consentire a tali elettori di votare, anche se si presentano fisicamente presso il seggio.

Opzioni di voto:

  1. Voto presso la RDC

Gli elettori che votano presso la rappresentanza diplomatica-consolare della Repubblica di Slovenia, sono iscritti in un apposito elenco. Il giorno della votazione devono presentarsi tra le 9:00 e le 17:00, ora locale, al seggio elettorale presso la RDC, dove il processo di voto è lo stesso che in un seggio elettorale in Slovenia (identificazione degli elettori con un documento personale, firma dell’elettore, votazione con scheda elettorale). Se hanno presentato tempestivamente la domanda di voto presso la RDC, questi elettori non ricevono un avviso separato sull’iscrizione nella lista elettorale.

  1. Voto per corrispondenza

Gli elettori che votano dall’estero per corrispondenza possono restituire il materiale elettorale ricevuto:

  1. all’indirizzo della competente Commissione elettorale distrettuale (l’indirizzo verrà visualizzato sulla busta di ritorno contenuta nel materiale elettorale)
  2. all’indirizzo della RDC della Repubblica di Slovenia, dove si trova il seggio elettorale (il materiale dovrà pervenire fino all’apertura delle urne).

 

II. Elettori sprovvisti di residenza permanente nella Repubblica di Slovenia – emigrati

Gli emigrati hanno diritto di votare a:

  • referendum,
  • elezioni dell’Assemblea nazionale,
  • elezioni del Presidente della Repubblica e
  • elezioni del Parlamento europeo.

Il Ministero degli affari esteri informa gli elettori sprovvisti di residenza permanente nella Repubblica di Slovenia sulle elezioni o referendum e sulle possibili opzioni di voto.

L’emigrato è libero di decidere se esprimere il voto presso il seggio elettorale di una rappresentanza diplomatica-consolare, per corrispondenza o presso uno speciale seggio elettorale presso la sede della Commissione elettorale distrettuale (»OMNIA«).

Opzioni di voto:

  1. Presso la RDC della Repubblica di Slovenia, se in tale RDC viene formato un seggio elettorale e se l’elettore è iscritto nella lista elettorale.

Se l’elettore sceglie di votare presso la RDC, il giorno della votazione deve presentarsi tra le 9:00 e le 17:00, ora locale, al seggio elettorale presso la RDC dove il processo di voto è lo stesso che in un seggio elettorale in Slovenia (identificazione degli elettori con un documento personale, firma dell'elettore, votazione con scheda elettorale).

  1. Per corrispondenza
  1. Elezioni dell’Assemblea nazionale, elezioni del Presidente della Repubblica, elezioni del Parlamento europeo.

La Commissione elettorale, in conformità con le disposizioni dell’art. 82 della Legge sulle elezioni dell’Assemblea nazionale, invia, all’indirizzo di residenza permanente dell’elettore/elettrice all’estero, la scheda elettorale con i nomi dei candidati o delle liste di candidati.

Le istruzioni su come votare per corrispondenza sono parte integrante del materiale elettorale. L’elettore invia la scheda elettorale, compilata e firmata personalmente, all’indirizzo della Commissione elettorale distrettuale (in allegato) o alla rappresentanza diplomatica-consolare della Repubblica di Slovenia.

  1. Referendum:

Se l’elettore che non ha la residenza permanente nella Repubblica di Slovenia (emigrato) desidera votare per corrispondenza, deve comunicare la sua intenzione alla Commissione elettorale nazionale. L’avviso può essere inviato tramite il modulo pubblicato sul sito web della Commissione elettorale nazionale.

L’emigrato può inviare l’avviso:

  1. per corrispondenza all’indirizzo: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
  2. via fax al numero: 00 386 1 43 31 269;
  3. via e-mail (scannerizzato con firma) all’indirizzo gp.dvk@dvk-rs.si.


Il termine per l’invio dell’avviso (messaggio) è obbligatorio e soggetto a una data di ricezione. L’avviso ricevuto in ritardo si considera come presentato oltre il termine previsto!

Gli emigrati che votano dall’estero per corrispondenza possono restituire il materiale elettorale ricevuto:

  1. all’indirizzo della competente Commissione elettorale distrettuale (l’indirizzo verrà visualizzato sulla busta di ritorno contenuta nel materiale elettorale)
  2. (eccezionalmente) all’indirizzo della RDC della Repubblica di Slovenia, dove si trova il seggio elettorale (il materiale dovrà pervenire alla RDC fino all’apertura delle urne).
  1. In uno speciale seggio elettorale presso la sede della Commissione elettorale distrettuale (unità amministrativa) – »OMNIA«

L’emigrato che nel giorno della votazione si troverà nella Repubblica di Slovenia, può decidere di votare in uno speciale seggio elettorale presso la sede della Commissione elettorale distrettuale (unità amministrativa) – il cosiddetto seggio elettorale »OMNIA«.

Se l’emigrato desidera votare in questo seggio, deve comunicarlo alla Commissione elettorale distrettuale o alla Commissione elettorale nazionale. L’emigrato invia l’avviso nelle modalità di cui al punto I. L’emigrato deve inviare l’avviso al più tardi entro tre giorni prima del giorno della votazione.

La RDC presso cui l’emigrato è iscritto nella lista elettorale, sarà immediatamente informata del fatto che l’emigrato voterà in Slovenia, e nelle liste elettorali sarà indicata la scelta di tale modalità di votazione.

L’elettore emigrato che decide di votare in un seggio elettorale “OMNIA” compare, nel giorno delle elezioni, nel seggio elettorale “OMNIA” nel luogo da lui scelto. Gli indirizzi esatti dei seggi elettorali ”OMNIA” sono pubblicati, per ogni elezione o referendum, sul sito web della Commissione elettorale nazionale.

Gli elettori che, a causa di malattia, non possono comparire personalmente presso il seggio in cui sono iscritti come elettori, possono votare davanti al comitato elettorale a casa propria. Gli elettori devono inviarne avviso alla Commissione elettorale distrettuale al più tardi entro tre giorni prima del giorno delle elezioni.

L’avviso si invia nei seguenti modi:

  • per corrispondenza all’indirizzo della Commissione elettorale distrettuale;
  • via fax al numero della Commissione elettorale distrettuale;
  • via e-mail (scannerizzato con firma) all’indirizzo elettronico della Commissione elettorale distrettuale;
  • per telefono (comunicazione alla Commissione elettorale distrettuale).

Tutti i dati relativi alle Commissioni elettorali distrettuali si trovano sul sito web della Commissione elettorale nazionale.

Le Commissioni elettorali distrettuali, sulla base dell’art. 79, comma a, designano i seggi elettorali accessibili alle persone con disabilità. Per gli elettori che desiderano votare nei detti seggi elettorali e sono iscritti nella lista elettorale di tali seggi (i cosiddetti “seggi elettorali locali”), non c'è bisogno di informare la Commissione elettorale distrettuale.

Se gli elettori desiderano votare presso un seggio in cui non sono iscritti nelle liste elettorali (indipendentemente dal distretto in cui si trovi il seggio), devono comunicare la loro intenzione alla Commissione elettorale distrettuale nel cui territorio sono iscritti nelle liste elettorali, non più tardi di tre giorni prima del giorno delle elezioni.

Nei seggi elettorali che le Commissioni elettorali distrettuali hanno designato come seggi elettorali accessibili alle persone con disabilità sarà consentito di votare con un dispositivo di voto. La decisione sui seggi elettorali idonei verrà adottata dalla Commissione elettorale nazionale.

L’elenco dei seggi elettorali accessibili alle persone con disabilità e dotati di dispositivo di voto sarà pubblicato sul sito web della Commissione elettorale nazionale al momento della preparazione delle elezioni o del referendum.

 

MODALITÀ DI VOTO PER PERSONE CON DISABILITÀ – INFORMAZIONI GENERALI

Gli elettori con disabilità possono votare nei seguenti modi:

 

  1. NEI SEGGI ELETTORALI ACCESSIBILI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Per gli elettori che desiderano votare nei detti seggi elettorali accessibili alle persone con disabilità e sono iscritti nelle liste elettorali di tali seggi (i cosiddetti “seggi elettorali locali”), non c'è bisogno di informare la Commissione elettorale distrettuale.

Se gli elettori desiderano votare presso un seggio accessibile alle persone disabili in cui non sono iscritti nelle liste elettorali (indipendentemente dal distretto in cui si trovi il seggio), devono comunicare la loro intenzione alla Commissione elettorale distrettuale nel cui territorio sono iscritti nelle liste elettorali. Gli elettori devono inviare tale avviso al più tardi entro tre giorni prima del giorno delle elezioni.

Se l’elettore è registrato nelle liste elettorali per il territorio di un seggio accessibile alle persone con disabilità, non può scegliere un altro seggio elettorale accessibile alle persone con disabilità.

L’avviso può essere trasmesso tramite il modulo pubblicato sul sito www.dvk-rs.si (modulo: Obr.06). L’avviso può essere trasmesso per corrispondenza, fax o e-mail (all’indirizzo della Commissione elettorale distrettuale). Eccezionalmente è possibile trasmettere l’avviso anche per telefono con l’elettore che deve indicare il nome e il cognome, l’anno di nascita, l’indirizzo di residenza permanente, il numero del documento di identità e il numero di telefono.

 

  1. PRESSO SEGGI DOTATI DI SPECIALE DISPOSITIVO DI VOTO

Per gli elettori che desiderano votare nei detti seggi elettorali dotati di uno speciale dispositivo di voto e sono iscritti nelle liste elettorali di tali seggi (i cosiddetti “seggi elettorali locali”), non c'è bisogno di informare la Commissione elettorale distrettuale.

Se gli elettori desiderano votare tramite lo speciale dispositivo di voto presso un seggio in cui non sono iscritti nelle liste elettorali, devono comunicare la loro intenzione alla Commissione elettorale distrettuale, nel cui territorio sono iscritti nelle liste elettorali, non più tardi di tre giorni prima del giorno delle elezioni, cioè fino al 22 marzo 2014.

Trasmettono l’avviso alla Commissione elettorale distrettuale secondo le modalità previste nel punto 1.

 

  1. CON L’AIUTO DI UN’ALTRA PERSONA

Ogni elettore ha il diritto di portare con sé una persona che lo aiuti a compiere la votazione o a consegnare la scheda, se presenta disabilità fisiche che non gli consentono di farlo da solo.

 

  1. VOTAZIONE DAVANTI ALL’EDIFICIO IN CUI SI TROVA IL SEGGIO ELETTORALE

Se il seggio non è accessibile alle persone con disabilità, l’elettore disabile può votare anche in modo che il Comitato elettorale esegua la votazione davanti all’edificio in cui si trova il seggio elettorale, cioè in modo che due membri del Comitato elettorale consegnino la scheda elettorale e la busta in cui si inserisce la scheda elettorale compilata all’elettore davanti all'’edificio in cui si trova il seggio. Quando l’elettore vota, si annota tale modalità di voto accanto al nome e cognome del votante nelle liste elettorali e inserisce la scheda elettorale nell’apposita urna.

 

  1. TRAMITE DISPOSITIVO PER I NON VEDENTI E GLI IPOVEDENTI

I comitati elettorali hanno nei seggi elettorali un dispositivo di voto progettato per gli elettori non vedenti e ipovedenti (stampo), mediante il quale si facilita il voto a tali elettori.

 

L’elenco dei seggi elettorali accessibili alle persone con disabilità e dotati di dispositivo di voto sarà pubblicato sul sito web della Commissione elettorale nazionale al momento della preparazione delle elezioni o del referendum.

Presso tale seggio possono votare:

a) Gli elettori che, nel giorno delle elezioni, si troveranno al di fuori del proprio distretto dove hanno la residenza permanente registrata.

Le Commissioni elettorali distrettuali designano il seggio OMNIA in cui votano gli elettori provenienti da un altro luogo (ad esempio, un elettore di Maribor desidera votare a Lubiana).
L’elettore che, nel giorno delle elezioni, si troverà al di fuori del proprio luogo di residenza permanente e desidera votare in un seggio elettorale al di fuori del proprio distretto di residenza permanente, deve comunicare la propria intenzione alla Commissione elettorale distrettuale.

Gli elettori possono inviare tale avviso tramite il modulo pubblicato sul sito web  www.dvk-rs.si. Possono inviare l’avviso:

  • per corrispondenza all’indirizzo della Commissione elettorale distrettuale;
  • via fax al numero della Commissione elettorale distrettuale;
  • via e-mail (scannerizzato con firma) all’indirizzo elettronico della Commissione elettorale distrettuale.

Gli elettori devono inviare l’avviso al più tardi entro tre giorni prima del giorno delle elezioni.
Il termine per l’invio dell’avviso è obbligatorio e soggetto a una data di ricezione. L’avviso ricevuto in ritardo si considera come presentato oltre il termine previsto!

L’elettore che ha comunicato alla Commissione elettorale distrettuale che desidera votare in un seggio elettorale al di fuori del territorio della propria Commissione elettorale distrettuale (presso il seggio OMNIA), si presenta, nel giorno delle elezioni, tra le 7:00 e le 19:00, presso uno speciale seggio elettorale nel luogo da lui scelto.

Il presidente o un membro del Comitato elettorale determina l’identità del votante sulla base del documento personale indicante i dati personali dell’elettore.

 

b) I cittadini della Repubblica di Slovenia sprovvisti di residenza permanente in Slovenia (emigrati), che desiderano votare nel giorno delle elezioni in un seggio elettorale nella Repubblica di Slovenia.

Possono votare per corrispondenza:

  1. i residenti nelle case di riposo che non hanno residenza permanente nella casa di riposo;
  2. gli elettori sottoposti a cure in ospedali o centri curativi;
  3. gli elettori che, nel giorno delle elezioni, si trovano in istituti penali.


L’avviso sul voto per corrispondenza deve essere inviato alla Commissione elettorale distrettuale o alla Commissione elettorale circoscrizionale dieci giorni prima del giorno delle elezioni.

Il modulo per l’avviso sul voto per corrispondenza si può reperire presso l’ente in cui si trova l’elettore o sul sito web della Commissione elettorale nazionale.

Il diritto di voto è l’elemento più importante del sistema di voto. Si tratta di uno dei diritti politici fondamentali del cittadino. Distinguiamo tra il diritto di voto ATTIVO e PASSIVO.

Il diritto di voto attivo si riferisce alla categoria di persone aventi diritto al voto di organi rappresentativi, mentre il diritto di voto passivo si riferisce alla categoria di persone aventi diritto a essere elette come membri di tali organi.

Il diritto di voto è universale ed eguale, il che significa che è il diritto di ogni cittadino che abbia compiuto 18 anni di età di votare ed essere eletto indipendentemente dall’appartenenza di classe, etnica, razziale, economica o altra. La legge può stabilire le condizioni alle quali anche gli stranieri hanno diritto al voto.

Il diritto di voto è disciplinato in dettaglio dalla Legge sulle elezioni dell’Assemblea nazionale.

Il diritto di voto dei membri delle comunità nazionali italiana e ungherese è appositamente regolato per l’elezione dei deputati di tali comunità etniche, infatti, solo i membri di tali comunità, e non i cittadini, hanno il diritto di votare e di essere eletti come deputati delle comunità nazionali italiana e ungherese.

Distinguiamo tra suffragio diretto e suffragio indiretto. Quando gli elettori, senza intermediario, votano per i membri dell’organo rappresentativo, si parla di suffragio diretto. Al contrario, quando gli elettori scelgono intermediari che poi eleggono i membri dell’organo rappresentativo, si parla di suffragio indiretto.

Libertà di voto significa che gli elettori sono veramente liberi di sceglieretradiversi candidati o partiti politici alle elezioni. La libertà di voto comprende anche il diritto di ogni elettore di esercitare o meno il proprio diritto di voto. Il principio della libertà di voto è particolarmente enfatizzato anche nella Costituzione per le elezioni dell’Assemblea nazionale ma, data la natura delle disposizioni costituzionali, si deve tener conto di questo principio come principio generale che si applica a tutte le elezioni.

All’elettore, durante le elezioni, deve essere assicurata la libertà di voto, principio sottolineato in particolare dalla normativa in materia elettorale. La libertà di voto è anche tutelata dal punto di vista penale. Tale principio della libertà di voto è strettamente legato al principio della segretezza del voto. Questo è, nel sistema elettorale sloveno, già previsto dalla Costituzione e specificamente disciplinato dalla normativa in materia elettorale.

Iscrizione del diritto di voto

Ci sono due modalità di iscrizione del diritto di voto: permanente e temporanea. In Slovenia si utilizza l’iscrizione permanente del diritto di voto, che a volte si combina con l’iscrizione occasionale (liste elettorali per i membri delle comunità nazionali italiana e ungherese e della comunità rom).

L’iscrizione permanente del diritto di voto consiste in:

  • iscrizione del diritto di voto dei cittadini della Repubblica di Slovenia con residenza permanente nella Repubblica di Slovenia;
  • iscrizione del diritto di voto dei cittadini dell’UE con residenza permanente nella Repubblica di Slovenia;
  • iscrizione del diritto di voto dei cittadini della Repubblica di Slovenia sprovvisti di residenza permanente nella Repubblica di Slovenia;
  • iscrizione del diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

 

L’iscrizione permanente del diritto di voto è conservata nel registro dei residenti permanenti nell’unità amministrativa e nel registro centrale dei residenti della Repubblica di Slovenia.

Per ogni elezione e votazione, sulla base dell’iscrizione del diritto di voto, si compongono le liste elettorali per tutti i seggi elettorali nel Paese. Oltre a questo, per le singole elezioni, si compilano anche le liste elettorali:

  • dei cittadini della Repubblica di Slovenia sprovvisti di residenza permanente nella Repubblica di Slovenia (per le elezioni del Presidente della Repubblica e dell’Assemblea nazionale);
  • dei cittadini della Repubblica di Slovenia appartenenti alle comunità nazionali italiana e ungherese (per le elezioni dell’Assemblea nazionale e le elezioni locali);
  • dei cittadini della Repubblica di Slovenia appartenenti alla comunità rom (per le elezioni locali);

 

Per le elezioni del Parlamento europeo si forma un apposito registro elettorale dei cittadini della Repubblica di Slovenia e dell’Unione europea che hanno il diritto di votare in tali elezioni.
 

Tutela del diritto di voto e ricorso

Il diritto di voto è un diritto politico fondamentale ed è quindi tutelato con mezzi di ricorso. Secondo la legislazione slovena, la tutela del diritto di voto viene assicurata nel procedimento dinanzi alla Commissione elettorale, dinanzi all’Assemblea nazionale e dinanzi ai tribunali e alla Corte costituzionale.

Gli elettori registrati nelle liste elettorali, di regola, votano nel seggio elettorale del luogo di residenza permanente. Le commissioni elettorali distrettuali inviano agli elettori un avviso relativo al numero e alla sede del seggio elettorale nonché al numero di serie sotto cui sono registrati nelle liste elettorali. Tale avviso è solo a scopo informativo e non è necessario che gli elettori lo portino con sé alle urne. Se un elettore non ha ricevuto l’avviso, deve recarsi presso il seggio elettorale in cui votano i membri della sua famiglia o presso il seggio più vicino alla sua residenza.

Ricordiamo che tali avvisi vengono inviati all’indirizzo di residenza permanente e non temporanea.

Il presidente o un membro del Comitato elettorale determina l’identità del votante sulla base del documento personale indicante i dati personali dell’elettore.

Le elettrici e gli elettori che, nel giorno delle elezioni, sono assenti, possono votare anticipatamente in un seggio elettorale speciale presso la sede della Commissione elettorale distrettuale, ma non prima di cinque giorni precedenti il giorno delle elezioni e non oltre due giorni precedenti il giorno delle elezioni.

Le elettrici e gli elettori possono votare anticipatamente solo nella Commissione elettorale distrettuale nel cui territorio sono iscritti nella lista elettorale (presso l’unità amministrativa in cui sono registrati come residenti permanenti).

Il presidente o un membro del Comitato elettorale determina l’identità del votante sulla base del documento personale indicante i dati personali dell’elettore.

Le elezioni con le quali gli elettori scelgono i loro rappresentanti, sono i presupposti per la formazione democratica dei principali organi di governo. Il sistema elettorale comprende norme che stabiliscono il diritto di voto, l’organizzazione delle elezioni, l’assegnazione dei mandati, la tutela del diritto di voto eccetera. Qui di seguito vengono riassunti i sistemi elettorali che regolano l’elezione dei membri dell’Assemblea nazionale, del Presidente della Repubblica e del Parlamento europeo.

 

1.   Elezioni dell’Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia

L’elezione dei deputati è disciplinata più dettagliatamente dalla Legge sulle elezioni dell’Assemblea nazionale. Il diritto di voto è universale ed eguale, il che significa che è il diritto di ogni cittadino che abbia compiuto 18 anni di età, di votare ed essere eletto indipendentemente dall’appartenenza di classe, etnica, razziale, economica o altra. Il diritto di voto uguale si riferisce al diritto di voto attivo e significa che ciascun voto di ciascun elettore ha lo stesso valore, che ogni elettore dispone di un solo voto e che il suo voto non ha alcun vantaggio sugli altri voti. Un’eccezione a tale principio è rappresentata solo dal diritto di voto dei membri delle comunità nazionali italiana e ungherese, che hanno nell’Assemblea nazionale un delegato ciascuna; gli elettori di tali comunità votano anche gli altri membri dell’Assemblea nazionale.

Il processo elettorale è composto dalla candidatura, dalla votazione e dalla determinazione dell’esito della votazione. Il processo inizia in un momento preciso con l’indizione delle elezioni, quando si determinano le date d’inizio e di fine del processo elettorale. Le elezioni generali dell’Assemblea nazionale sono indette dal Presidente della Repubblica.

Alle elezioni generali sono eletti tutti i membri contemporaneamente. Distinguiamo tra elezioni regolari (ogni quarto anno prima della scadenza del mandato) e anticipate (se l’Assemblea nazionale si scioglie durante il mandato di quattro anni).

Le rielezioni sono quelle che hanno luogo durante le elezioni generali se si verificano irregolarità e se le elezioni già svolte vengono annullate a causa di irregolarità.

Le elezioni successive sono quelle che hanno luogo se nella circoscrizione elettorale o presso un seggio individuale non è stato espresso il voto nel giorno fissato per la votazione.

Quando è necessario eleggere uno o più deputati perché sono rimasti uno o più seggi durante il periodo del mandato, a causa della cessazione del mandato assegnato, si parla di elezioni sostitutive. Dal momento che, secondo le leggi slovene, le elezioni dell’Assemblea nazionale sono proporzionali, è una regola consolidata non svolgere le elezioni sostitutive, perché diventa deputato, se scade il mandato di un deputato, il candidato della lista dei candidati che sarebbe stato eletto se non fosse stato eletto il deputato a cui è cessato il mandato.

I candidati, secondo la legge elettorale slovena, possono essere proposti sia dai partiti politici che dagli elettori.

Per le elezioni dei deputati dell’Assemblea nazionale si formano otto circoscrizioni elettorali. Ogni circoscrizione è divisa in 11 distretti. In ogni circoscrizione sono eletti 11 deputati. La legge ha stabilito il principio che in ogni distretto elettorale si vota per un candidato. Nelle aree in cui vivono le comunità nazionali italiana e ungherese vengono formate circoscrizioni speciali.

Ai sensi della Legge sulle elezioni dell'Assemblea nazionale si applica una soglia di sbarramento al 4 %, che nel processo di assegnazione dei seggi è accertata dalla Commissione elettorale nazionale.  Tra le liste che hanno raggiunto la soglia, i mandati sono distribuiti su due livelli:

  • nella circoscrizione elettorale: i mandati parlamentari sono distribuiti sulla base del cosiddetto quoziente Droop;
  • a livello statale: i mandati parlamentari sono distribuiti sulla base del cosiddetto metodo D’Hondt;

Dato che la Costituzione garantisce agli elettori una determinata influenza sulla ripartizione dei mandati ai candidati, questo avviene in parte grazie al fatto che dalla lista dei candidati (a seconda del mandato ricevuto) vengono eletti quei candidati che hanno ricevuto il numero più alto di voti, considerando il numero totale dei voti nei distretti elettorali in cui hanno partecipato. Gli elettori possono scegliere solo quel candidato dalla lista che compare nel loro distretto elettorale.

 

2.   Elezioni del Presidente della Repubblica di Slovenia

Il Presidente della Repubblica di Slovenia è eletto con elezioni dirette, a suffragio universale e scrutinio segreto, sulla base di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno.  La legge relativa all'elezione del Presidente della Repubblica prevede che il Presidente della Repubblica sia eletto attraverso elezioni dirette, libere e a suffragio con scrutinio segreto. Il Presidente della Repubblica riceve un mandato di cinque anni e non può essere rieletto più di due volte consecutive in tale funzione. Le elezioni del Presidente della Repubblica sono indette dal Presidente dell’Assemblea nazionale.

Il diritto di voto alle elezioni del Presidente della Repubblica è universale e paritario, ciò significa che alle elezioni hanno diritto di partecipare tutti coloro che partecipano alle elezioni dell’Assemblea nazionale. Il principio del suffragio universale si applica sia al diritto di voto attivo sia al diritto di voto passivo. La legge relativa all'elezione del Presidente della Repubblica specifica chi ha il diritto di votare e chi può essere eletto Presidente della Repubblica. Tutti i cittadini della Slovenia che nel giorno delle elezioni risultino maggiorenni, ossia abbiano compiuto i diciotto anni di età, hanno diritto di voto e di essere eletti.

I candidati alla carica di Presidente della Repubblica sono proposti dai deputati dell'Assemblea nazionale, dai partiti politici e dagli elettori. Il procedimento elettorale è simile a quello delle elezioni dell’Assemblea nazionale. A prescindere dalla modalità di candidatura, si applica la norma di base che ogni deputato e ogni elettore possono sostenere una sola candidatura.

Per la candidatura alla carica di Presidente della Repubblica è richiesto il consenso scritto del candidato.  Il candidato a Presidente della Repubblica può, con una dichiarazione scritta, ritirare il proprio consenso. La proposta di candidatura, debitamente compilata, è presentata direttamente alla Commissione elettorale nazionale non oltre il venticinquesimo giorno precedente il giorno delle elezioni. In base alle candidature, convalidate dalla stessa Commissione, la Commissione elettorale nazionale redige la lista dei candidati alla carica di Presidente della Repubblica recante i nomi dei candidati e i nomi dei promotori. L’ordine delle candidature è determinato tramite sorteggio. La Commissione elettorale nazionale deve anche pubblicare questa lista, entro e non oltre quindici giorni dalla data delle elezioni.

La scheda elettorale è diversa da quella utilizzata per le elezioni dell’Assemblea nazionale. Questa contiene i nomi e i cognomi dei candidati elencati secondo l’ordine della lista dei candidati e istruzioni per votare. Un po’ diverso è anche il modo in cui la scheda elettorale deve essere compilata. Gli elettori possono votare solo per un candidato, e cioè cerchiando il numero che precede il nome e cognome del candidato per cui si vota. Il risultato delle elezioni è stabilito dalla Commissione elettorale nazionale. Viene eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene la maggioranza dei voti degli elettori che consegnano schede valide. Se nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti degli elettori, le elezioni vengono ripetute tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Per l'elezione del Presidente della Repubblica è quindi previsto il secondo turno delle elezioni, in cui si trovano a competere solo due candidati.

Stabilito l'esito delle elezioni, la Commissione elettorale nazionale redige una relazione relativa al risultato delle elezioni presidenziali e la presenta al Presidente dell'Assemblea nazionale, pubblicando anche nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia. Questo è anche l’atto con cui si conclude ufficialmente la procedura per l'elezione del Presidente della Repubblica.

 

3.   Elezione dei deputati della Repubblica di Slovenia al Parlamento europeo

In qualità di membro dell'Unione europea la Slovenia ha il diritto e l'obbligo di partecipare ai lavori di tutti gli organi dell'UE, ma la partecipazione ai lavori del Parlamento europeo differisce dalla partecipazione ad altri organi dell'UE, in quanto il Parlamento europeo è l'unico organo dell'Unione europea che si forma attraverso elezioni dirette. Il Parlamento europeo è quindi eletto dagli elettori degli Stati membri dell'UE.

Gli otto membri della Repubblica di Slovenia nel Parlamento europeo sono eletti direttamente a suffragio universale ed eguale, a scrutinio segreto, per un mandato di cinque anni.

Hanno diritto di voto tutti i cittadini della Slovenia che hanno diritto di voto alle elezioni dell’Assemblea nazionale (hanno diritto di votare e di essere eletti), il che significa che hanno diritto di voto tutti i cittadini della Slovenia che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i diciotto anni di età. Oltre a questi, anche i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, che hanno la residenza permanente nella Repubblica di Slovenia.  Il diritto di voto dei cittadini sloveni e il diritto di voto dei cittadini dell'Unione europea sono del tutto equivalenti e includono sia il diritto di voto attivo che quello passivo.

I candidati possono essere proposti dai partiti politici e dagli elettori. La lista di candidati può contenere un numero massimo di candidati pari al numero dei deputati da eleggere nella Repubblica di Slovenia. Nella lista dei candidati ogni genere deve essere rappresentato con almeno il 40 per cento. La procedura di candidatura si svolge interamente presso la Commissione elettorale nazionale. Il territorio della Repubblica di Slovenia è un’unica circoscrizione. Il sistema elettorale è proporzionale con voto di preferenza. Pertanto, i mandati non sono suddivisi secondo l'ordine in cui i candidati sono elencati nella lista dei candidati, bensì sono eletti i candidati delle singole liste che hanno ricevuto il maggior numero di voti di preferenza. Si tiene conto dei voti di preferenza per i singoli candidati se il numero di voti di preferenza di ciascun candidato supera il quoziente calcolato dividendo il totale dei voti espressi sulla lista per il doppio del numero dei candidati nella lista. Se in questo modo non vengono assegnati tutti i seggi che spettano ad una determinata lista, i rimanenti seggi di tale lista sono assegnati secondo l'ordine dei candidati sulla lista dei candidati. L’Assemblea nazionale conferma l’elezione dei rappresentanti.

 

4.   Elezioni del Consiglio nazionale

I membri del Consiglio nazionale sono eletti attraverso elezioni indirette all’interno di organizzazioni d’interesse o comunità locali da parte di corpi elettorali (attraverso gli elettori).

Hanno diritto di voto e di essere eletti tutti i cittadini della Slovenia che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i diciotto anni di età e cui non sia stata revocata la capacità giuridica. I membri del Consiglio nazionale non sono eletti sulla base del suffragio universale, ma sulla base di diritti di voto speciali, definiti dalla legge per ciascun gruppo d’interesse e sulla base della appartenenza dei singoli ai gruppi d’interesse o alle comunità locali.

Secondo il principio di maggioranza relativa il mandato è assegnato al candidato che riceve il maggior numero di voti. Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, odloči o izvolitvi žreb.

Hanno diritto di eleggere, e di essere eletti membri del Consiglio nazionale,

  • i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori dipendenti, degli agricoltori, degli artigiani e dei liberi professionisti nonché delle attività non economiche (interessi funzionali) le persone che in Slovenia svolgono attività appropriate o sono impiegati. I membri del Consiglio nazionale che rappresentano i gruppi d’interesse possono essere eletti, alle stesse condizioni, anche da stranieri che in Slovenia svolgono attività appropriate o sono impiegati. Questi però non possono essere eletti membri del Consiglio nazionale.

Hanno diritto di eleggere i rappresentati degli interessi locali le persone aventi residenza stabile nel collegio elettorale.

  • L’elezione dei 18 membri del Consiglio nazionale (rappresentanti degli interessi funzionali) avviene da parte degli elettori all’interno di assemblee elettorali. I rappresentati del corpo elettorale (elettori) sono eletti dalle organizzazioni d’interesse in conformità con le proprie regole.

I 22 membri del Consiglio nazionale, che rappresentano gli interessi locali, sono eletti dalle comunità locali. Per l'elezione dei rappresentanti degli interessi locali si formano al massimo 22 collegi elettorali in corrispondenza del territorio di uno o più comunità locali. 

I membri del Consiglio nazionale sono eletti per un periodo di cinque anni.