L'Assemblea nazionale è composta da 90 membri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e a scrutinio segreto dai cittadini della Slovenia. Sono rappresentanti del popolo. eletti per un mandato di quattro anni, a meno che naturalmente non ci siano elezioni anticipate o straordinarie. Nell’esercizio delle proprie funzioni non sono vincolati da alcuna direttiva.
All’Assemblea nazionale si elegge sempre un membro delle comunità nazionali italiana e ungherese. I membri, tranne quelli delle comunità nazionali italiana e ungherese, sono eletti secondo il principio della rappresentanza proporzionale (sistema proporzionale) con una soglia di sbarramento al quattro per cento per l’ingresso nell’Assemblea nazionale, in cui gli elettori hanno un’influenza determinante sulla ripartizione dei mandati tra i candidati. Il sistema elettorale è disciplinato dalla Legge sulle elezioni dell’Assemblea nazionale.

L’Assemblea nazionale è la massima istituzione rappresentativa e legislativa che, oltre alla funzione legislativa di base, svolge anche la funzione di autorità elettorale e di vigilanza. L’Assemblea nazionale:

  1. approva (funzione legislativa):
    • la costituzione o i suoi emendamenti,
    • le leggi,
    • altri atti generali,
    • il regolamento,
    • i testi consolidati delle leggi e le interpretazioni autentiche delle leggi,
    • il bilancio dello Stato, il bilancio suppletivo e consuntivo,
    • ratifica i trattati internazionali e
    • indice i referendum;
       
  2. nomina e revoca (funzione elettorale):
    • il Primo Ministro e i ministri,
    • il presidente e il vicepresidente dell’Assemblea nazionale,
    • i giudici della Corte costituzionale e altri giudici,
    • il Governatore della Banca centrale,
    • i membri della Corte dei conti,
    • il tutore dei diritti civili, ecc.;
       
  3. nell’ambito della funziona di vigilanza:
    • ordina l’inchiesta parlamentare,
    • decide sulla fiducia o sfiducia al governo,
    • decide sulla messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro e dei ministri davanti alla Corte costituzionale.

 

L’Assemblea nazionale decide anche sulla dichiarazione dello stato di guerra e dello stato di emergenza nonché sull’uso delle forze armate. Conferma i mandati dei parlamentari, decide sulla loro immunità e sull’immunità dei giudici della Corte costituzionale e dei giudici. L’Assemblea nazionale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie si riferiscono al periodo delle sessioni regolari, vale a dire dal 10 gennaio al 15 giugno, se si tratta di sessione primaverile, e dal 1 settembre al 20 dicembre, se si tratta di sessione autunnale.

Gli elettori, tramite voto, concedono ai membri del Parlamento il mandato di decidere a loro nome sulle questioni più importanti che emergono nella società.

Elezioni dell’Assemblea nazionale

Per le elezioni del Parlamento vige il sistema elettorale più avanzato, così alcuni principi di base si applicano anche ad altre elezioni nel Paese. La normativa riguardante le altre elezioni è regolata separatamente, ma si ispira e si basa sulla normativa riguardante le elezioni dell’Assemblea nazionale.

Il diritto di voto è universale ed eguale, il che significa che è il diritto di ogni cittadino che abbia compiuto 18 anni di età, di votare ed essere eletto indipendentemente dall’appartenenza di classe, etnica, razziale, economica o altra. Il principio del diritto di voto uguale è particolarmente evidenziato. Il diritto di voto uguale si riferisce al diritto di voto attivo e significa che ciascun voto di ciascun elettore ha lo stesso valore, che ogni elettore dispone di un solo voto nelle elezioni dello stesso organo rappresentativo e che il suo voto non ha alcun vantaggio sugli altri voti. Un’eccezione a tale principio è rappresentata solo dal diritto di voto dei membri delle comunità nazionali italiana e ungherese, che hanno nell’Assemblea nazionale un delegato ciascuna; gli elettori di tali comunità votano anche gli altri membri dell’Assemblea nazionale. La legge può stabilire le condizioni in base alle quali anche gli stranieri hanno diritto al voto. Il sistema elettorale è disciplinato più dettagliatamente dalla Legge sulle elezioni dell’Assemblea nazionale.

Il diritto di voto dei membri delle comunità nazionali italiana e ungherese è appositamente regolato per l’elezione dei deputati di tali comunità etniche, infatti, solo i membri di tali comunità, e non i cittadini, hanno il diritto di votare e di essere eletti come deputati delle comunità nazionali italiana e ungherese.

Il processo elettorale è composto dalla candidatura, dalla votazione e dalla determinazione dell’esito della votazione. Il processo inizia in un momento preciso con l’indizione delle elezioni, quando si determinano le date d’inizio e di fine del processo elettorale. Le elezioni generali dell’Assemblea nazionale sono indette dal Presidente della Repubblica.

Alle elezioni generali sono eletti tutti i membri contemporaneamente. Distinguiamo tra elezioni regolari (ogni quarto anno prima della scadenza del mandato) e anticipate (se l’Assemblea nazionale si scioglie durante il mandato di quattro anni).

Le rielezioni sono quelle che hanno luogo durante le elezioni generali se si verificano irregolarità e se le elezioni già svolte vengono annullate a causa di irregolarità.

Le elezioni successive sono quelle che hanno luogo se nella circoscrizione elettorale o presso un seggio individuale non è stato espresso il voto nel giorno fissato per la votazione.

Quando è necessario eleggere uno o più deputati perché sono rimasti uno o più seggi durante il periodo del mandato, a causa della cessazione del mandato assegnato, si parla di elezioni sostitutive. Dal momento che, secondo le leggi slovene, le elezioni dell’Assemblea nazionale sono proporzionali, è una regola consolidata non svolgere le elezioni sostitutive, perché diventa deputato, se scade il mandato di un deputato, il candidato della lista dei candidati che sarebbe stato eletto se non fosse stato eletto il deputato a cui è cessato il mandato.

I candidati, secondo la legge elettorale slovena, possono essere proposti sia dai partiti politici che dagli elettori.

Per le elezioni dei deputati dell’Assemblea nazionale si formano otto circoscrizioni elettorali. In ogni circoscrizione vengono eletti 11 deputati. Ogni circoscrizione è divisa in 11 distretti. La legge ha stabilito il principio che in ogni distretto elettorale si vota per un candidato. Nelle aree in cui vivono le comunità nazionali italiana e ungherese vengono formate circoscrizioni speciali.

La Commissione elettorale nazionale, nel processo di distribuzione dei mandati, determina prima quali liste di candidati hanno ricevuto in tutto il Paese almeno il 4% dei voti. Tra le liste che hanno raggiunto la soglia, i mandati sono distribuiti su due livelli:

  • nella circoscrizione elettorale: i mandati parlamentari sono distribuiti sulla base del cosiddetto quoziente Droop;
  • a livello statale: i mandati parlamentari sono distribuiti sulla base del cosiddetto metodo D’Hondt;

 

Dato che la Costituzione garantisce agli elettori una determinata influenza sulla ripartizione dei mandati ai candidati, questo avviene in parte grazie al fatto che dalla lista dei candidati (a seconda del mandato ricevuto) vengono eletti quei candidati che hanno ricevuto il numero più alto di voti, considerando il numero totale dei voti nei distretti elettorali in cui hanno partecipato. Gli elettori possono scegliere solo quel candidato dalla lista che compare nel loro distretto elettorale.