Il Consiglio nazionale è l’organo di rappresentanza degli interessi sociali, economici, professionali e locali.
Si compone di 40 membri, ossia:

  • quattro rappresentanti dei datori di lavoro,
  • quattro rappresentanti dei dipendenti,
  • quattro rappresentanti degli agricoltori, artigiani e liberi professionisti,
  • sei rappresentanti delle attività non economiche,
  • ventidue rappresentanti degli interessi locali.

L’organizzazione del Consiglio nazionale è disciplinata dalla legge, mentre le competenze sono indicate nella Costituzione.

Il Consiglio nazionale può:

  • proporre all’Assemblea nazionale l'adozione di leggi,
  • fornire all’Assemblea nazionale pareri su tutte le questioni nell’ambito delle sue competenze,
  • richiedere che l’Assemblea nazionale, prima della promulgazione di qualsiasi legge, decida nuovamente su di essa,
  • richiedere un’indagine su questioni d’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 93.

 

Su richiesta dell’Assemblea nazionale, il Consiglio nazionale deve esprimere un parere su una determinata questione.

Diversamente dall’Assemblea nazionale, il Consiglio nazionale è eletto in modo indiretto. Hanno il diritto di voto solo i membri di gruppi d’interesse, a cui è garantita la rappresentanza nell’Assemblea nazionale. Particolare è anche il fatto che il diritto di voto attivo in un certo ambito è riconosciuto anche agli stranieri che svolgono in Slovenia un’attività appropriata in uno dei campi d’interesse ovvero vi sono impiegati.

Le elezioni sono svolte da speciali corpi elettorali. La legge consente la candidatura a membri del Consiglio nazionale a singole organizzazioni d’interesse e alle comunità locali. Queste determinano i candidati in conformità con le loro regole.

Nel determinare l’esito del voto si usa la maggioranza relativa, il che significa che i membri del corpo elettorale sono i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Le elezioni del Consiglio nazionale sono indette dal Presidente dell’Assemblea nazionale.